"UNO CONTRO UNO"
Dal 18 giugno 2010 i distributori di elettrodomestici e di apparecchiature elettriche ed elettroniche dovranno garantire l ritiro dei prodotti dismessi dai consumatori. Il D.M. 8 marzo 2010 n. 65 renderà operativo l'obbligo già sancito dal decreto legislativo 151/2005, prevedendo che il consumatore possa esercitare il diritto di restituire il rifiuto di apparecchiatura elettrica ed elettronica (RAEE) al momento dell'acquisto di un nuovo prodotto e modificando gli adempimenti ambientali finora connessi alla gestione di questa tipologia di rifiuti.
All'atto dell'acquisto di un nuovo apparecchio il cliente potrà consegnare al dettagliante il rifiuto tecnologico. Il diritto potrà essere fatto valere dal consumatore a condizione che il bene acquistato e quello restituito siano di tipo equivalente, ossia che siano stati posti sul mercato per svolgere la medesima funzione.
L'obbligo di ritiro del rifiuto del consumatore sussiste solo per le dieci categorie di prodotti di seguito elencate:
- Grandi elettrodomestici
- Piccoli elettrodomestici
- Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
- Apparecchiature di consumo
- Apparecchiature di illuminazione
- Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
- Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
- Dispositivi medici (ad eccezzione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
- Strumenti di monitoraggio e di controllo
- Distributori automatici
Il prodotto obsoleto divenuto rifiuto di apparecchiatura elettrica o elettronica (RAEE) non dovrà essere necessariamente della stessa marca e non sarà necessario dimostrare di averlo acquistato in quell'esercizio commerciale, perché le fasi successive alla raccolta e al trasporto verso i centri comunali di raccolta vengono già organizzate e finanziate dai "sistemi collettivi", le organizzazioni create dai produttori e dagli importatori di apparecchi elettrici per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta e recupero dei RAEE definiti a livello comunitario.
Questo significa che i costi associati al raggruppamento dei rifiuti ritirati dai clienti e al trasporto fino al centro comunale di raccolta sono a carico dei distributori.